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Regio decreto 1290/1922

Art. 4 — Le promozioni al grado di archivista od equiparato sono conferite agli impiegati del grado inferiore dello st…

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/4parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 4. Le promozioni al grado di archivista od equiparato sono conferite agli impiegati del grado inferiore dello stesso ruolo, per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso, con le norme che per ciascuna amministrazione saranno stabilite, mediante decreti reali, sentito il consiglio dei ministri, e per gli altri due terzi per anzianita' congiunta al merito, su designazione del consiglio di amministrazione. Sono annessi all'esame di concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame stesso abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado e che, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacita', diligenza e buona condotta. Le promozioni per anzianita' congiunta al merito sono conferite a coloro che abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio nel grado. Per gli impiegati, provenienti dai sottufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza, e, in genere, dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui ai precedenti commi secondo e terzo sono ridotti di quattro anni.

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