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Regio decreto 1290/1922

Art. 25 — Hanno diritto al trattamento indicato nelle annesse tabelle nn

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/25parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 25. Hanno diritto al trattamento indicato nelle annesse tabelle nn. 38, 39 e 40, per il titolo di primo segretario nei ruoli del personale dell'amministrazione universitaria, dei monumenti, musei, gallerie o scavi di antichita' e d gli istituti di belle arti, musica ed arte drammatica, i segretari i quali, prima dell' attivazione dei ruoli aperti, erano forniti di uno stipendio non inferiore a lire 4000 annue, esclusi gli aumenti portati dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e dal R. decreto 3 giugno 1919, n. 973.

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