Regio decreto 1290/1922
Art. 24 — Le promozioni degli aiutanti ad ufficiale coloniale avranno luogo, per un terzo dei posti, in seguito a esame…
Art. 24. Le promozioni degli aiutanti ad ufficiale coloniale avranno luogo, per un terzo dei posti, in seguito a esame di concorso e, per gli altri due terzi, per anzianita' congiunta al merito. Sono ammessi all'esame di concorso gli aiutanti i quali, alla data del decreto che indice l'esame stesso, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nel grado, e che, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacita', diligenza o buona condotta. Le promozioni per anzianita' congiunta al merito, sono conferite, su parere del consiglio di amministrazione, agli aiutanti che abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio nel grado.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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