Regio decreto 1290/1922
Art. 22 — Il trattamento economico indicato nell'annessa tabella n
Art. 22. Il trattamento economico indicato nell'annessa tabella n. 28 per il titolo di primo consigliere aggiunto, sara' conferito ai consiglieri aggiunti che, anteriormente al 1° dicembre 1919, rivestivano grado di primo segretario. Detti funzionari saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi, in base alle norme del secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 17.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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