Regio decreto 1290/1922
Art. 21 — Gli stipendi delle tabelle nn
Art. 21. Gli stipendi delle tabelle nn. 28 a 32 annesse al presente decreto, si applicano: a) ai ruoli dell' amministrazione centrale coloniale, della Tripolitania e della Cirenaica; b) ai ruoli dell'Eritrea; c) ai ruoli della Somalia. Agli aiutanti coloniali del ruolo dell'amministrazione coloniale composto il trattamento economico relativo al grado di ufficiale coloniale, non appartenente al ruolo transitorio, risultante dalla tabella n. 31 annessa al presente decreto. Il collocamento nel quadro di classificazione degli stipendi sara' fatto secondo l'anzianita' utile di servizio, decorrente dalla nomina al grado attualmente ricoperto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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