Regio decreto 1290/1922
Art. 12 — Agli impiegati ed agenti che abbiano un'anzianita' valutabile per il collocamento nei quadri di classificazio…
Art. 12. Agli impiegati ed agenti che abbiano un'anzianita' valutabile per il collocamento nei quadri di classificazione, la quale non corrisponda ad uno dei periodi di aumento previsti dalle nuove tabelle, sara' attribuito lo stipendio stabilito per il periodo immediatamente inferiore, e sara' mantenuta l'anzianita' di servizio agli effetti dei successivi aumenti periodici.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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