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Regio decreto 1290/1922

Art. 11 — Fermo il disposto dell'art

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/11parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 11. Fermo il disposto dell'art. 23 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, il funzionano il quale, per la sua anzianita' nel proprio grado, dovrebbe conseguire, in base alle tabelle annesse al presente decreto, uno stipendio minore di quello che avrebbe ottenuto per successivi aumenti, qualora fosse rimasto nel grado precedentemente ricoperto, avra' diritto a quest'ultimo stipendio ed agli eventuali ulteriori aumenti, fino a che non raggiunga nel grado rivestito l'anzianita' necessaria per un trattamento superiore.

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