Regio decreto 932/1922
Art. 65 — (Art
Art. 65. (Art. 1 e 4 legge 7 luglio 1901, n. 334; art. 8 legge 15 luglio 1903, n. 383; art. 1 e 8 legge 2 febbraio 1911, n. 70). Le Casse provinciali e la Cassa di risparmio del Banco di Napoli compiono le operazioni di credito di esercizio indicate nell'art. 5 del presente testo unico sia direttamente sia a mezzo di istituti e di enti intermediari legalmente costituiti, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
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