Regio decreto 932/1922
Art. 64 — (Art
Art. 64. (Art. 8 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 1 legge 2 febbraio 1911, n. 70; art. 7 R. D. L. 11 ottobre 1914, n. 1089; art. 4 R. D. L. 10 novembre 1920, n. 1636). Le operazioni delle Casse provinciali indicate all'art. 62 saranno limitate al credito agrario di esercizio. La gestione delle dette Casse, sino a che non siano in grado di provvedervi da se', e' affidata alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, la quale potra' destinare i fondi che risultino esuberanti ai bisogni di una provincia ad operazioni di credito agrario in altre provincie nelle quali la dotazione assegnata alla rispettiva Cassa agraria si dimostri insufficiente.
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