Regio decreto 932/1922
Art. 53 — Art. 6 legge 21 dicembre 1902, n. 542; art. 9 legge 6 luglio 1912, n. 802
Art. 53. (Art. 6 legge 21 dicembre 1902, n. 542; art. 9 legge 6 luglio 1912, n. 802). I Componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto «Credito agrario per il Lazio» sono nominati secondo le norme stabilite nello statuto. Ad ogni ente partecipante spetta la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione. Il Presidente e' nominato con Decreto Reale, promosso dal Ministro di Agricoltura, fra i componenti il Consiglio di amministrazione.
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