Regio decreto 932/1922
Art. 52 — (Art
Art. 52. (Art. 3 dello Statuto approvato con R. D. 5 ottobre 1903, n. 417 e modificato con R. D. 28 dicembre 1919, n. 2638; Art. 5 dello statuto approvato con R. D. 5 ottobre 1903, n. 417 e modificato con R. D. 6 dicembre 1908, n. DXXXI). Il «Credito agrario per il Lazio» e' autorizzato a fare le operazioni di credito agrario di esercizio e di credito per miglioramenti agrari contemplate negli articoli 5 e 17 del presente testo unico. L'Istituto stesso ha facolta' di raccogliere depositi a risparmio e di emettere buoni a scadenza fissa.
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