Regio decreto 932/1922
Art. 26 — (Art
Art. 26. (Art. 37 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; Art. 4 e 50 legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 8 D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592; Art. 7 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516; 7 giugno 1920, 775). Nessun diritto o onorario sara' dovuto a qualsiasi titolo per gli atti inerenti alle operazioni di credito agrario compiute dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia e dalla Sezione di credito fondiario ed agrario dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione. Le competenze dei conservatori delle ipoteche e dei notari, per tutte le operazioni contemplate nel presente testo unico, compiute da istituti diversi da quelli indicati nel precedente capoverso, sono ridotte alla meta' di quelle fissate dalle leggi in vigore.
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