Regio decreto 932/1922
Art. 25 — (Art
Art. 25. (Art. 14 e 21 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 22, 26 e 28 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 24 T. U. 10 novembre 1907, n. 844; Art. 36 legge 9 luglio 1908, n. 445; Art. 13 D. L. 10 maggio 1917, n. 788; art. 3 D. L. 26 luglio 1917, n. 1269; Art. 7 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516; art. 1 R. D. L. 7 giugno 1920, n. 775; art. 4 R. D. L. 19 novembre 1921, n. 1798). Gli atti e scritti di qualunque natura inerenti alle operazioni di credito agrario che compiono gli istituti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro e ipotecaria. Sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro gli atti relativi ai prestiti cambiari concessi, per gli scopi di cui agli articoli 5 e 17, degli istituti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 1, e sono ridotte a meta' le tasse di bollo, registro e ipotecarie dovute per gli atti e scritti di qualunque natura relativi alle altre operazioni di credito agrario compiute dagli istituti medesimi. Gli atti giudiziari e i protesti in dipendenza dei prestiti cambiari concessi dagli istituti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, per gli scopi contemplati dagli articoli 5 e 17 sono soggetti a tassa nella misura della meta' di quella normale. Gli atti costitutivi del privileggio convenzionale di cui all'articolo 9, in quanto l'Istituto mutuante non abbia diritto alla totale esenzione delle tasse di bollo e di registro, a sensi della prima parte del presente articolo, sono scritti su carta da bollo da L. 1,05 e sono soggetti alla tassa fissa minima di registro. Tali atti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro quando siano stipulati in dipendenza di prestiti concessi ad associazioni agrarie legalmente costituite sotto forma di ente morale o di societa' cooperativa.
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