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Regio decreto 932/1922

Art. 20 — Art. 21 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/20parte di Regio decreto 932/1922
Art. 20. (Art. 21 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703). L'ipoteca a garanzia dei mutui di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente deve essere sempre di I° grado. I mutui ipotecari non possono eccedere l'ottanta per cento del prezzo di acquisto o del valore di stima dei terreni. Essi sono fatti per contanti. I detti mutui debbono essere rimborsati mediante annualita' comprensive del capitale, degli interessi e degli accessorii. Il mutuatario ha facolta' di pagare il debito anche prima della scadenza convenuta.

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