Regio decreto 932/1922
Art. 19 — (Art 1 D
Art. 19. (Art 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; art. 20 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703). Gli Istituti esercenti il credito agrario possono concedere mutui ipotecari per gli scopi seguenti: a) acquisto di terreni per scopo di miglioramenti agrari e per la costituzione della piccola proprieta' coltivatrice; b) affrancazioni di livelli e canoni e trasformazioni di debiti fondiari; c) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonche' alla manipolazione di questi; d) costruzione di strade poderali; e) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni; f) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere i fondi; g) estensione dell'elettricita' all'agricoltura, irrigazioni, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi. I mutui per gli scopi indicati alle lettere e) ed f) del presente articolo, quando abbiano durata non superiore a cinque anni, possono essere considerati come prestiti per miglioramenti agrari, anche agli effetti della garanzia.
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