Regio decreto 1626/1920
Art. 8 — La pensione ordinaria di riposo dei militari del R
Art. 8. La pensione ordinaria di riposo dei militari del R. esercito e della R. marina non puo' in nessun caso superare L. 12,000, ne' deve essere inferiore a L. 900 annue Per gli ufficiali la pensione ordinaria di riposo non puo', inoltre, superare i nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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