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Regio decreto 1626/1920

Art. 8 — La pensione ordinaria di riposo dei militari del R

ELI /it/regio-decreto/1920/11/18/1626/art/8parte di Regio decreto 1626/1920
Art. 8. La pensione ordinaria di riposo dei militari del R. esercito e della R. marina non puo' in nessun caso superare L. 12,000, ne' deve essere inferiore a L. 900 annue Per gli ufficiali la pensione ordinaria di riposo non puo', inoltre, superare i nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio.

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