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Regio decreto 1626/1920

Art. 7 — La pensione annua spettante agli ufficiali del R

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Art. 7. La pensione annua spettante agli ufficiali del R. esercito o della marina e' uguale a tanti quarantesimi della media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo, quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime 4000 lire della media stessa, oltre a tanti cinquantesimi sopra la rimanente somma. Pero', per gli ufficiali dei gradi ed armi o corpi sottoindicati, o pei farmacisti militari, la pensione viene liquidata in base alle aliquote di cui nelle seguenti tabelle A e B. Le pensioni per ferite o infermita' contratte per causa di servizio sono calcolate in base alle aliquote indicate nelle colonne nn. 2 e 3 delle tabelle medesime, a qualsiasi arma o corpo appartenga l'ufficiale. Tabella A. Delle aliquote da applicarsi nella liquidazione delle pensioni agli ufficiali del Regio esercito. Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B. Delle aliquote da applicarsi nella liquidazione delle pensioni agli ufficiali della Regia marina. Parte di provvedimento in formato grafico

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