Regio decreto 1626/1920
Art. 16 — La pensione o l'assegno alla vedova o ai figli dell'ufficiale del R
Art. 16. La pensione o l'assegno alla vedova o ai figli dell'ufficiale del R. esercito o della R. marina, morto nella posizione di servizio ausiliario, sono computati secondo quote stabilite dall'art. 14 in base alla pensione definitiva di riposo che poteva spettare all'ufficiale al momento della morte. Il diritto della vedova a pensione e' subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto prima del trasferimento del marito nella posizione ausiliaria, e che non vi sia stata sentenza definitiva di separazione per colpa di lei. Nel caso, pero', che all'atto del matrimonio l'ufficiale avesse compiuta l'eta' di cinquant'anni, tale diritto e' subordinato altresi' alla condizione che il matrimonio sia anteriore di due anni almeno alla data del trasferimento nella posizione di servizio ausiliario, salvo che sia nata prole, ancorche' postuma, di matrimonio piu' recente, oppure la morte sia dovuta a causa di servizio.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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