Regio decreto 1626/1920
Art. 15 — La pensione spettante alla vedova ed ateli orfani dei militari di qualsiasi grado del R
Art. 15. La pensione spettante alla vedova ed ateli orfani dei militari di qualsiasi grado del R. esercito o della R. marina, comunque cessati dal servizio per provvedimento di autorita', o per disposizione di legge, riformati, eliminati dai ruoli, rimossi, destituiti, o che abbiano cessato dal servizio per effetto di condanna, la quale non porti la perdita del diritto a penatone, e' liquidata in base alle quote stabilite dall'art. 14 La vedova e gli orfani dell'ufficiale provvisto di assegno temporaneo hanno diritto alla riversibilita' dell'assegno, secondo le quote stabilite dallo stesso art. 14, fino al compimento del tempo pel quale l'assegno era dovuto. Le vedove e gli orfani dei militari morti in servizio prima di avere acquistato diritte a pensione di riposo sono, per la, liquidazione della loro pensione e del loro assegno temporaneo, considerati come vedove ed orfani di militari riformati.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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