Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1626/1920Art. 15
Regio decreto 1626/1920

Art. 15 — La pensione spettante alla vedova ed ateli orfani dei militari di qualsiasi grado del R

ELI /it/regio-decreto/1920/11/18/1626/art/15parte di Regio decreto 1626/1920
Art. 15. La pensione spettante alla vedova ed ateli orfani dei militari di qualsiasi grado del R. esercito o della R. marina, comunque cessati dal servizio per provvedimento di autorita', o per disposizione di legge, riformati, eliminati dai ruoli, rimossi, destituiti, o che abbiano cessato dal servizio per effetto di condanna, la quale non porti la perdita del diritto a penatone, e' liquidata in base alle quote stabilite dall'art. 14 La vedova e gli orfani dell'ufficiale provvisto di assegno temporaneo hanno diritto alla riversibilita' dell'assegno, secondo le quote stabilite dallo stesso art. 14, fino al compimento del tempo pel quale l'assegno era dovuto. Le vedove e gli orfani dei militari morti in servizio prima di avere acquistato diritte a pensione di riposo sono, per la, liquidazione della loro pensione e del loro assegno temporaneo, considerati come vedove ed orfani di militari riformati.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1626/1920 · fonte Normattiva ↗

← Art. 14 Art. 16 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.