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Regio decreto 1626/1920

Art. 13 — La vedova del militare del Regio esercito o della Regia marina morto dopo 20 anni di servizio utile, e del mi…

ELI /it/regio-decreto/1920/11/18/1626/art/13parte di Regio decreto 1626/1920
Art. 13. La vedova del militare del Regio esercito o della Regia marina morto dopo 20 anni di servizio utile, e del militare pensionato, che abbia contratto matrimonio durante il servizio attivo permanente (servizio effettivo, disponibilita', aspettativa), ha diritto alla pensione, quando non sia stata pronunziata o non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per colpa di lei, e quando, inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che il militare aveva compiuto, l'eta' di cinquant'anni, esso sia anteriore di due anni almeno al giorno della cessazione dal servizio attivo permanente, ovvero sia nata prole, ancorche' postuma, di matrimonio piu' recente, eppure la morte sia dovuta, a causa di servizio. Gli orfani del militare morto dopo venti anni di servizio utile, o quelli del militare pensionato, che abbia contratto matrimonio durante il servizio attivo permanente, hanno diritto alla pensione finche' siano minorenni e le figlie minorenni siano inoltre nubili. E' pareggiata alla prole orfana di entrambi i genitori quella di madre contro la guida sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione personale. Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figlia nubili maggiorenni, purche' sia provato che erano a carico del militare, e che siano inabili a qualsiasi lavoro, e nullatenenti. Restano ferme pei militari tutte le disposizioni di legge relative all'autorizzazione a contrarre matrimonio.

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