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Regio decreto 1626/1920

Art. 12 — Il limite di anni venti, di cui ai due primi comma dell'art

ELI /it/regio-decreto/1920/11/18/1626/art/12parte di Regio decreto 1626/1920
Art. 12. Il limite di anni venti, di cui ai due primi comma dell'art. 96 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, viene ridotto ad anni 15 di servizio utile. Con tali modificazioni, il predetto articolo e' esteso agli ufficiali dispensati dal servizio di autorita'. Gli ufficiali eliminati dai ruoli, rimossi, destituiti, e che cessino dal servizio per effetto di condanna, che non importi la perdita del diritto a pensione, hanno diritto ai tre quarti dell'assegno temporaneo o vitalizio spettante ai riformati.

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