Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1068/1913Art. 9
Regio decreto 1068/1913

Art. 9 — L'ufficio di deputato di Borsa e' gratuito

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/9parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 9. L'ufficio di deputato di Borsa e' gratuito. Se la Deputazione di Borsa non ha che tre componenti effettivi, per la validita' delle sue deliberazioni occorre l'intervento di tre membri effettivi o supplenti. Fuori di tale caso basta che intervengano tre o cinque membri effettivi o supplenti, secondoche' il numero dei deputati effettivi sia rispettivamente di cinque o di sette. In assenza del presidente ne fa le veci il deputato piu' anziano di nomina.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1068/1913 · fonte Normattiva ↗

← Art. 8 Art. 10 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.