Regio decreto 1068/1913
Art. 8 — Alle Deputazioni di Borsa e' estesa l'incompatibilita' stabilita nella prima parte dell'art
Art. 8. Alle Deputazioni di Borsa e' estesa l'incompatibilita' stabilita nella prima parte dell'art. 15 della legge 20 marzo 1910, n. 121. Si applicano inoltre le regole di ineleggibilita' stabilite nell'art. 18 della stessa legge.
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