Regio decreto 1068/1913
Art. 79 — Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa sono istituite cinque marche doppie, di vario colore, d…
Art. 79. Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa sono istituite cinque marche doppie, di vario colore, da centesimi 10, 20, 30, 60 e L. 1,20, con le dimensioni complessive di millimetri 38,5 in larghezza e millimetri 22,5 in altezza, esclusi i margini estremi. Tutte le dette marche sono stampate su carta bianca portante nella filigrana due corone reali completamente uguali, una per ciascuna marca, ed hanno i seguenti colori: Da cent. 10 colore bruno Da cent. 20 » verde scuro Da cent. 30 » azzurro Da cent. 60 » giallo avancio Da lire 1,20 » rosso granato. Nella parte sinistra dalla marca da cent. 10 campeggia l'effigie di S. M. Vittorio Emanuele III, su fondo lineato racchiuso in una cornice circolare; nella parte superiore trovasi la leggenda: «Contratti di Borsa», nella parte inferiore: «Cent. Dieci». Nella parte destra campeggia il valore della marca espresso in grandi cifre arabiche su fondo a guilloche, limitato da una fascia circolare portante le leggende «Regno d'Italia» e «Contratti di Borsa». Nella parte superiore sta la leggenda: «Tassa di bollo», e nella parte inferiore: «Cent. Dieci». Gli spazi liberi fra le cornici circolari e le leggende sono occupati da piccoli fregi uniformi. In ciascuna delle due parti delle marche da cent. 20, 30, 60 e L. 1,20, la parte mediana racchiude il valore della marca in cifre arabiche su fondo a guilloche, limitato da una fascia circolare portante le leggende: «Regno d'Italia» e «Contratti di Borsa». Nella parte superiore sta la leggenda: «Tassa di bollo», e nella parte inferiore l'indicazione del valore. Gli spazi angolari lasciati liberi dalla detta fascia sono occupati da foglioline e piccoli fregi.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1068/1913 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.