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Regio decreto 1068/1913

Art. 78 — I foglietti a madre e figlia da centesimi cinque e da centesimi dieci riuniti in libretti venduti dall'Ammini…

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Art. 78. I foglietti a madre e figlia da centesimi cinque e da centesimi dieci riuniti in libretti venduti dall'Amministrazione, di cui agli articoli 36 e 39 della legge, hanno distintivi identici a quelli dei foglietti di che al precedente art. 75, salvo la maggiore dimensione costituita dalla parte del foglietto la quale serve per tenerlo riunito in libretto. I detti libretti comprendono venti foglietti con un numero progressivo da uno a venti, ripetuto su ciascuna delle due parti di ogni foglietto. Prima della vendita ai mediatori dei libretti comprendenti foglietti da centesimi cinque, i ricevitori del bollo e registro devono apporre il bollo a calendario sulla madre del primo foglio.

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