Regio decreto 1068/1913
Art. 76 — I contratti a contanti di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatti in Borsa od anche fuori…
Art. 76. I contratti a contanti di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatti in Borsa od anche fuori, quando ne faccia richiesta uno dei contraenti, debbono essere redatti sui foglietti bollati di cui alle lettere a e b dell'art. 35 della legge.
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