Regio decreto 1068/1913
Art. 75 — I foglietti non riuniti in libretti da vendersi per conto dello Stato hanno le seguenti caratteristiche intri…
Art. 75. I foglietti non riuniti in libretti da vendersi per conto dello Stato hanno le seguenti caratteristiche intrinseche riprodotte per mezzo della filigrana su ciascuna parte degli stessi foglietti. Nel centro sta il piccolo stemma dello Stato senza manto con linee ombreggiate. Sotto lo stemma trovasi un artistico nastro a semplice filetto chiaro, nel quale sta la leggenda in chiaro-oscuro: Regno d'Italia. Nella parte inferiore sono indicate in trasparenza, all'angolo destro, le iniziali del cognome e nome del fabbricante della carta, ed all'angolo sinistro l'anno nel quale e' stata fabbricata. I distintivi estrinseci dei foglietti sono i seguenti: La forma e' rettangolare, con la dimensione di centimetri diciannove in larghezza e di centimetri quindici in altezza. Ogni foglietto e' diviso in due parti mediante una punteggiatura perforata parallela al lato minore. Nei foglietti destinati ai contratti stipulati direttamente fra i contraenti, la punteggiatura e' collocata in guisa che le due parti di ciascun foglietto risultino eguali. I foglietti destinati ai contratti stipulati fra agenti di cambio o con l'intervento di essi sono divisi dalla punteggiatura in modo che una parte abbia dimensioni maggiore dell'altra. I detti foglietti portano stampato con inchiostro verdechiaro, un fondo a guilloche, limitato da piccola cornice a semplice filetto, in cui appare, in grandi cifre, l'indicazione del valore del foglietto. In prossimita' del lato superiore del fondo a guilloche sulle madri e sulle figlie e sulle due parti dei foglietti e' stampato, in inchiostro nero, un bollo circolare che racchiude lo stemma Reale sopra uno stellone, l'indicazione del valore del foglietto e la leggenda «Regno d'Italia». Esternamente al bollo circolare esiste, sopra una curva concentrica, l'indicazione «Contratti di borsa»; ai fianchi del bollo stesso si svolgono due foglie d'acanto con ornati. I prezzi di vendita dei foglietti sono i seguenti: a) pei foglietti destinati al contratti a contanti fatti direttamente fra i contraenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,20 b) poi foglietti destinati agli stessi contratti conclusi con l'intervento di mediatori inscritti . . » 0,10 c) pei foglietti destinati ai contratti a termine ed a premio, la cui durata non ecceda i quaranta giorni, quando intervengano direttamente fra le parti . . . . . . . . . . . . . . » 0,60 d) poi foglietti destinati agli stessi contratti che siano conclusi con l'intervento di mediatori inscritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,30 e) pei foglietti destinati ai contratti di riporto, la cui durata non ecceda quaranta giorni, fatti direttamente fra le parti . . . . . . . » 1,20 f) pei foglietti destinati agli stessi contratti conclusi fra mediatori inscritti, o con l'intervento di essi . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,60 Una delle parti onde si compongono i foglietti pei contratti conclusi direttamente, quella cioe' destinata al compratore, porta impresa la lettera V; l'altra parte, destinata al venditore, porta impressa la lettera C. Nei foglietti pei contratti conclusi con l'intervento degli agenti di cambio la parte di maggior dimensione porta impressa la parola «Madre», e deve rimanere presso l'agente di cambio; sulla parte di minore dimensione da consegnarsi all'altro contraente, si legge la parola «Figlia». A pie' della faccia anteriore di ciascuna delle due parti di ogni foglietto e' indicata la specie di contratto cui esso e' destinato.
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