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Regio decreto 1068/1913

Art. 51 — I presidenti dei Sindacati delle Borse di Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, T…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/51parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 51. I presidenti dei Sindacati delle Borse di Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia comunicano ogni giorno, con telegramma urgente, le quantita' contrattate e la media ponderata dei prezzi dei consolidati, ed i corsi dai cambi ai Ministeri d'agricoltura, industria e commercio e del tesoro. Le Camere di commercio che formano listini debbono trasmettere ai Ministeri predetti ogni giorno con telegramma urgente i prezzi fatti per tutti i tipi di consolidati e per tutti gli altri valori di Stato o garantiti dallo Stato. Il corso medio formato sulla base delle notizie cosi' ricevute, in conformita' dell'art. 20 della legge, serve, per gli effetti previsti dalle leggi vigenti, sempreche' non esista patto speciale in contrario. Le comunicazioni telegrafiche, di cui nel presente articolo, sono esenti da qualunque spesa.

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