Regio decreto 1068/1913
Art. 50 — I listini originali sottoscritti dal presidente del Sindacato, unitamente alle dichiarazioni dei mediatori su…
Art. 50. I listini originali sottoscritti dal presidente del Sindacato, unitamente alle dichiarazioni dei mediatori sulle quali essi si basano, sono depositati presso la Camera di commercio, che puo' spedirne in ogni tempo estratti e certificati autentici. Una copia del listino deve essere giornalmente affissa al pubblico, a cura del presidente del Sindacato, alla porta esterna della Borsa, non oltre un'ora dopo la chiusura della riunione.
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