Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1068/1913Art. 34
Regio decreto 1068/1913

Art. 34 — Il compratore ha sempre diritto di esigere dal venditore la consegna anticipata dei titoli, contro il pagamen…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/34parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 34. Il compratore ha sempre diritto di esigere dal venditore la consegna anticipata dei titoli, contro il pagamento del prezzo convenuto, purche' siano trascorsi almeno sei giorni dall'ultima liquidazione di Borsa.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1068/1913 · fonte Normattiva ↗

← Art. 33 Art. 35 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.