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Regio decreto 1068/1913

Art. 33 — Con decreto Reale saranno stabiliti per tutte le Borse l'orario unico continuativo di due ore e mezza, che ca…

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Art. 33. Con decreto Reale saranno stabiliti per tutte le Borse l'orario unico continuativo di due ore e mezza, che cadra' nel pomeriggio e i giorni nei quali in ciascun mese si procedera', simultaneamente per tutte le Borse, ai riporti, alla risposta dei premi, alla compensazione e alla liquidazione. Con decreto Ministeriale l'orario delle Borse potra' ridursi fino a due ore durante i mesi estivi. Nella prima meta' di dicembre ciascun Sindacato compilera' il calendario di Borsa per l'anno successivo, che dovra' essere sottoposto all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

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