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Regio decreto 1068/1913

Art. 31 — L'ammissione alla quotazione dei titoli di debito pubblico di Stati esteri e' fatta per R

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Art. 31. L'ammissione alla quotazione dei titoli di debito pubblico di Stati esteri e' fatta per R. decreto promosso dal ministro del tesoro, di concerto con quelli di agricoltura, industria e commercio e degli affari esteri. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli di enti morali stranieri o di Societa' commerciali per azioni legalmente costituite all'estero debbono essere osservate le disposizioni dei precedenti articoli 27, 28 e 29.

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