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Regio decreto 1068/1913

Art. 30 — La domanda per ammissione di titoli stranieri alla quotazione e' fatta dal legale rappresentante dello emitte…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/30parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 30. La domanda per ammissione di titoli stranieri alla quotazione e' fatta dal legale rappresentante dello emittente e dal procuratore speciale di cui all'art. 13, n. 2, della legge. Trattandosi di titoli di debito pubblico di Stati esteri, e' indirizzata al Ministero del tesoro; in ogni altro caso alla Camera di commercio competente.

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