Regio decreto 1068/1913
Art. 30 — La domanda per ammissione di titoli stranieri alla quotazione e' fatta dal legale rappresentante dello emitte…
Art. 30. La domanda per ammissione di titoli stranieri alla quotazione e' fatta dal legale rappresentante dello emittente e dal procuratore speciale di cui all'art. 13, n. 2, della legge. Trattandosi di titoli di debito pubblico di Stati esteri, e' indirizzata al Ministero del tesoro; in ogni altro caso alla Camera di commercio competente.
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