Regio decreto 1068/1913
Art. 2 — La Camera di commercio, d'accordo con la Deputazione di Borsa provvede al locale delle riunioni e a tutto il …
Art. 2. La Camera di commercio, d'accordo con la Deputazione di Borsa provvede al locale delle riunioni e a tutto il personale occorrente pel funzionamento della Deputazione di Borsa e del Sindacato dei mediatori. Sono a carico della Camera di commercio le spese per l'amministrazione della Borsa e pel funzionamento della Deputazione e del Sindacato e quelle occorrenti in caso di scioglimento a norma dell'art. 7 della legge.
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