Regio decreto 1068/1913
Art. 1
REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse di commercio, sulla mediazione e sulle tasse sui contratti di Borsa. Art. 1. La denominazione di «Borsa di commercio» di «Borsa di valori» di «Mercato di valori» od altra consimile e' esclusivamente riservata alle Borse istituite a norma dell'art. 1 della legge. Fuori di tal caso, ed ancorche' risulti espressamente escluso ogni carattere ufficiale, e' vietato usare le denominazioni anzidette o consimili, e formare listini di prezzi. E' permessa tuttavia anche a privati la pubblicazione del listino di Borsa. Il presidente della Deputazione di Borsa vigila per l'osservanza del divieto anzidetto, da' i provvedimenti opportuni e puo' richiedere l'assistenza dell'autorita' politica. La trasgressione del divieto del presidente della Deputazione di Borsa e' punita a norma dell'art. 434 del Codice penale.
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