Regio decreto 1101/1912
Art. 97 — Ai convittori che mancano ai propri doveri possono essere inflitti i seguenti castighi: a) ammonizione privat…
Art. 97. Ai convittori che mancano ai propri doveri possono essere inflitti i seguenti castighi: a) ammonizione privata; b) privazione parziale o totale delle ricreazioni per non piu' di un giorno; c) ammonizione al cospetto della camerata data dal rettore; d) ammonizione solenne da comunicarsi alla famiglia dell'alunno e a tutte le squadre con ordine del giorno del rettore; e) allontanamento dal convitto; f) espulsione dai convitti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1101/1912 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.