Regio decreto 1101/1912
Art. 96 — Il rettore ha facolta' di dare speciali premi ai convittori piu' distinti per buona condotta e per diligenza …
Art. 96. Il rettore ha facolta' di dare speciali premi ai convittori piu' distinti per buona condotta e per diligenza e profitto negli studi. I premi possono essere: a) iscrizione del nome del convittore nell'elenco dei meritevoli, che si esporra' ogni trimestre nella sala d'udienza, e relativo distintivo d'onore; b) visite straordinarie alla famiglia nei giorni di vacanza scolastica; c) attestati di lode consegnati alla presenza della squadra o dell'intero convitto; d) viaggio d'istruzione a spesa dell'Amministrazione. Il rettore ha pure facolta' di donare qualche libro o di concedere altro premio sotto qualsiasi forma che possa contribuire ad eccitare l'emulazione fra i giovani.
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