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Regio decreto 1101/1912

Art. 77 — Gli alunni dovranno frequentare le scuole elementari o le scuole medie classiche o tecniche governative o par…

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Art. 77. Gli alunni dovranno frequentare le scuole elementari o le scuole medie classiche o tecniche governative o pareggiate designate dal rettore. Essi saranno inoltre tenuti a seguire gl'insegnamenti interni del disegno, della calligrafia e dell'educazione fisica. Il rettore potra' esonerare dagl'insegnamenti del disegno o della calligrafia quelle squadre che credera' opportuno. Agli alunni, individualmente o per gruppi, potranno pure essere impartiti, a pagamento, altri insegnamenti facoltativi e lezioni private sulle materie di scuola.

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