Regio decreto 1101/1912
Art. 76 — I convittori sono distribuiti dal rettore in squadre tenendo conto della loro eta' e delle scuole che frequen…
Art. 76. I convittori sono distribuiti dal rettore in squadre tenendo conto della loro eta' e delle scuole che frequentano, possibilmente in numero non superiore a 20 per ogni squadra.
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