Regio decreto 1101/1912
Art. 67 — L'educazione fisica comprende la ginnastica propriamente detta, i giuochi ginnici, il tiro a segno, la scherm…
Art. 67. L'educazione fisica comprende la ginnastica propriamente detta, i giuochi ginnici, il tiro a segno, la scherma, le passeggiate, gli esercizi di sport, gli esercizi militari e il canto corale.
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