Regio decreto 1101/1912
Art. 66 — La nomina degl'insegnanti di disegno e di calligrafia e' fatta dal rettore, con preferenza fra gli istitutori…
Art. 66. La nomina degl'insegnanti di disegno e di calligrafia e' fatta dal rettore, con preferenza fra gli istitutori che sieno muniti del titolo legale, e approvata dalla Giunta provinciale per le scuole medie. L'educazione fisica e' affidata dal rettore, con l'approvazione della Giunta suddetta, ad uno degli insegnanti della medesima disciplina negli Istituti medi governativi della citta'. Gl'insegnanti belle arti ed educazione fisica saranno nominati ad anno e retribuiti per ogni ora di lezione effettivamente impartita, in quella misura che sara' stabilita dal Consiglio di amministrazione, il quale dovra' pure deliberare un adeguato compenso annuo, da ripartirsi in rate mensili, per il sacerdote incaricato dell'insegnamento religioso, per il medico-chirurgo e per il dentista.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1101/1912 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.