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Regio decreto 1101/1912

Art. 54 — L'istitutore che ha il governo di una squadra non deve separarsi dai suoi convittori se prima non li ha conse…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/54parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 54. L'istitutore che ha il governo di una squadra non deve separarsi dai suoi convittori se prima non li ha consegnati ad altro istitutore che lo supplisca o quando li ha condotti alla scuola ed affidati alla vigilanza dei loro insegnanti, e non li abbandonera' mai alla custodia di persone di servizio o estranee al convitto; dorme nella loro medesima camerata, si alza pel primo e si corica per ultimo, siede a mensa con loro; e' presente ed interviene, quando occorra, nei loro giuochi e negli studi che si fanno nel convitto; li accompagna a passeggio. Ha cura che siano provveduti degli oggetti di corredo e di cancelleria necessari, vigila che non ne consumino oltre il bisogno, che non sciupino i libri, che in tutto, anche nelle spese particolari, si avvezzino all'ordine ed all'economia.

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