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Regio decreto 1101/1912

Art. 53 — L'insegnamento nelle scuole elementari interne non potra' essere affidato che ad istitutori licenziati dalle …

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/53parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 53. L'insegnamento nelle scuole elementari interne non potra' essere affidato che ad istitutori licenziati dalle scuole normali e forniti del diploma di abilitazione richiesto per partecipare ai concorsi e che abbiano da almeno 5 anni esercitato l'ufficio di istitutore nei convitti. Nella scelta degli istitutori incaricati di tale funzione in ciascun convitto si terra' conto delle domande presentate dagli istitutori e dell'anzianita' relativa di questi nel servizio dei convitti. Alle prescrizioni di titolo e di servizio prestato stabilite dal primo comma del presente articolo si potra' derogare soltanto in svia eccezionalissima e temporaneamente, quando in altro modo non sarebbe possibile provvedere all'insegnamento degli alunni. Nelle ore e nei giorni che non siano di scuola l'istitutore incaricato dell'insegnamento e' tenuto a prestare servizio nelle camerate in supplenza degli istitutori stabili di squadra per la durata del suo obbligo di orario. Da tale obbligo possono essere esonerati coloro che hanno 20 anni di anzianita' di servizio.

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