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Regio decreto 1101/1912

Art. 22 — L'esame della regolarita' dei documenti dall'1 al 6, di cui all'articolo 19 e' fatta dall'Amministrazione cen…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/22parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 22. L'esame della regolarita' dei documenti dall'1 al 6, di cui all'articolo 19 e' fatta dall'Amministrazione centrale; della regolarita', degli altri giudica la Commissione centrale. S'intendono esclusi dal concorso i candidati i cui documenti non siano riconosciuti regolari.

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