Regio decreto 1101/1912
Art. 21 — La Commissione centrale giudicatrice del concorso e' composta di 5 membri nominati dal ministro
Art. 21. La Commissione centrale giudicatrice del concorso e' composta di 5 membri nominati dal ministro. Di essa fanno sempre parte due rettori di convitto nazionale. Fungera' da segretario un funzionario del Ministero, appartenente alla carriera amministrativa, a cio' delegato. I componenti di questa Commissione e quelli delle due Commissioni di cui all'art. 6 avranno diritto ad una diaria di L. 15.
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