Regio decreto 1101/1912
Art. 147 — L'esame di concorso ha luogo dopo la sessione estiva degli esami, dinanzi ad una Commissione scelta dal R
Art. 147. L'esame di concorso ha luogo dopo la sessione estiva degli esami, dinanzi ad una Commissione scelta dal R. provveditore fra i professori delle scuole medie della cittta' in cui ha sede il convitto. La Commissione sara' composta di tre esaminatori, compreso il presidente; ma quando fra i candidati sianvi alunni di liceo o di Istituto tecnico la Commissione esaminatrice sara' formata di cinque membri, compreso il presidente. Questi, di regola, sara' il rettore del convitto. Il Ministero puo' inviare, ove creda, un commissario per assistere o presiedere agli esami di concorso. Ai componenti la Commissione esaminatrice e' dovuta dal convitto una diaria di L. 10.
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