Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1101/1912Art. 146
Regio decreto 1101/1912

Art. 146 — Il rettore comunichera' la decisione ai concorrenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro tr…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/146parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 146. Il rettore comunichera' la decisione ai concorrenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro tre giorni, e al R. provveditore entro sei giorni dalla deliberazione del Consiglio amministrativo. Al R. provveditore trasmettera' pure l'elenco degli ammessi con la dichiarazione della classe a cui appartengono e l'elenco degli esclusi con la indicazione dei motivi della esclusione. Gli esclusi possono entro sei giorni dal ricevimento dell'avviso di esclusione richiamarsene alla Giunta provinciale per le scuole medie la quale ha facolta' di giudicare definitivamente.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1101/1912 · fonte Normattiva ↗

← Art. 145 Art. 147 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.