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Regio decreto 1101/1912

Art. 123 — Il personale che e' assunto in servizio in via di esperimento e quello di prima nomina avra' di regola il sal…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/123parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 123. Il personale che e' assunto in servizio in via di esperimento e quello di prima nomina avra' di regola il salario minimo della categoria a cui appartiene. Le promozioni da una classe all'altra non potranno aver luogo che dopo 3 anni di lodevole servizio, non compreso, per quelli di prima nomina, il periodo di esperimento. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, puo' concedere il passaggio dall'una all'altra categoria del personale di servizio, assegnandolo a quella classe che sara' consentita dall'ammontare del salario. Allo scadere di ciascuno dei due primi quinquenni dall'ultimo aumento di salario, per qualsiasi ragione ottenuto, le persone di servizio della prima classe avranno, ove non abbiano demeriti, un aumento del decimo sul salario, compresa l'indennita' di vitto.

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