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Regio decreto 1101/1912

Art. 122 — I salari del personale inserviente nei convitti nazionali sono stabiliti con disposizioni Ministeriali; una q…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/122parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 122. I salari del personale inserviente nei convitti nazionali sono stabiliti con disposizioni Ministeriali; una quota parte di essi corrispondente al vitto giornaliero potra' essere pagata in denaro, oppure essere impiegata nell'acquisto di generi alimentari per la mensa del personale stesso, secondo sara' deliberato, per l'intiero personale subalterno di ciascun convitto, dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero. I rilievi della tavola degli alunni e dei superiori andranno a beneficio di tutto il personale inserviente.

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