Regio decreto 1101/1912
Art. 114 — Il servizio di cassa sara' fatto dall'economo sotto la vigilanza e responsabilita' del rettore, giusta le nor…
Art. 114. Il servizio di cassa sara' fatto dall'economo sotto la vigilanza e responsabilita' del rettore, giusta le norme prescritte dal regolamento di contabilita'. Nella cassa forte principale, le cui chiavi sono tenute dal rettore dell'economo e dal consigliere delegato, sara' custodito un elenco di tutti i beni immobili, con l'indicazione precisa dei relativi titoli di acquisto.
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